IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011;
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in  particolare  l'art.
8;
  Visto  il  regolamento di attuazione di detto art. 8, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
  Ritenuta  la  possibilita'   e   l'opportunita'   di   semplificare
ulteriormente,  nella  fase  di  prima applicazione, le procedure per
l'iscrizione nelle sezioni speciali delle imprese gia'  iscritte  nel
registro  delle  ditte, evitando la presentazione di apposita domanda
da parte delle medesime;
  Ritenuta   altresi'   l'opportunita'   di   integrare    l'indicato
regolamento onde dirimere possibili dubbi interpretativi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1996;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al  comma  3  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
  "I  singoli  partecipanti  alle  comunioni  tacite familiari di cui
all'art. 230-bis, ultimo comma, del  codice  civile,  sono  iscritti,
quali   imprenditori   individuali,   nella   sezione   dei   piccoli
imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note al titolo:
            -  Il  D.P.R.  7  dicembre  1995,  n. 581 (Regolamento di
          attuazione dell'art. 8 della legge  29  dicembre  1993,  n.
          580,  in  materia di istituzione del registro delle imprese
          di  cui  all'art.  2188  del  codice  civile),   e'   stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
             - Il testo vigente dell'art. 2188 del codice  civile  e'
          il seguente:
             "Art.  2188  (Registro delle imprese). - E' istituito il
          registro delle imprese per  le  iscrizioni  previste  dalla
          legge.
             Il  registro  e'  tenuto dall'ufficio del registro delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale.
             Il registro e' pubblico".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             - Il comma 4 dello stesso articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il R.D. 30 settembre 1934, n. 2011 (Testo unico  delle
          leggi  sui consigli provinciali dell'economia corporativa e
          sugli  uffici  provinciali  dell'economia  corporativa)  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 299 del 21
          dicembre 1934.
             -  Il  testo  dell'art.  8  della  legge   n.   580/1993
          (Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura) e' il seguente:
             "Art. 8 (Registro delle imprese). 1. E' istituito presso
          la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese
          di cui all'art.  2188 del codice civile.
             2. L'ufficio provvede alla  tenuta  del  registro  delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo, sotto la vigilanza di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
             3.  L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta nella persona del segretario generale ovvero  di  un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
             4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro  delle
          imprese  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art.  2083
          del  medesimo  codice  e  le  societa' semplici. Le imprese
          artigiane iscritte agli albi di cui  alla  legge  8  agosto
          1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una  sezione
          speciale del registro delle imprese.
             5. L'iscrizione nelle sezioni speciali  ha  funzione  di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
             6. La predisposizione. la tenuta, la conservazione e  la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
             7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo
          deve  trovare  piena attuazione entro il termine massimo di
          tre anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a
          curare  la  tenuta del registro delle ditte di cui al testo
          unico approvato con regio decreto  20  settembre  1934,  n.
          2011, e successive modificazioni.
             8.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, sono stabilite le norme di  attuazione  del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
               a)   il  coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso il registro  delle  imprese  con  il  Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle  societa'
          cooperative,  previsti dalla legge 12 aprile 1973, n.  256,
          e successive modificazioni;
               b) il rilascio, anche per  corrispondenza  e  per  via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di iscrizione nel registro delle imprese o  di  certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati  che  attestino  la  mancanza  di   iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale  siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito   nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
               c)  particolari procedure agevolative e semplificative
          per l'istituzione e la tenuta delle  sezioni  speciali  del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
               d)  l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere di commercio di  ogni  altra  notizia  di  carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a
          carico delle imprese.
             9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti
          iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del
          diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e'
          determinato, in sede di prima applicazione  della  presente
          legge,  nella  misura di un terzo dell'importo previsto per
          le ditte individuali.
             10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del  testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
             11. Allo scopo di favorire  l'istituzione  del  registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
             12. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  3,  4  e  10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
             13. Gli uffici giudiziari  hanno  accesso  diretto  alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del  registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  con  le  modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8".
             - Per il D.P.R. n. 581/1995 vedi note al titolo.
          Note all' art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  7  del D.P.R. n. 581/1995 e' il
          seguente:
             "Art. 7 (Registro delle imprese). - 1. Il registro delle
          imprese, tenuto secondo il modello  approvato  con  decreto
          del  Ministero  dell'industria,  e'  unico  e  comprende le
          sezioni speciali.
             2. Nel registro delle imprese sono iscritti:
               a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
               1) gli imprenditori di cui all'art.  2195  del  codice
          civile;
               2) le societa' di cui all'art. 2200 del codice civile;
               3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e
          le  societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice
          civile;
               4) i gruppi europei di interesse economico di  cui  al
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
               5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o
          principale  un'attivita'  commerciale, di cui all'art. 2201
          del codice civile;
               6) le societa' che sono soggette alla  legge  italiana
          ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
               7)  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice civile;
               8) i piccoli imprenditori di  cui  all'art.  2083  del
          codice civile;
               9)  le  societa'  semplici  di  cui  all'art. 2251 del
          codice civile;
               b) gli atti previsti dalla legge.
             3. I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del  comma
          2  sono  iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del
          registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti
          nella sezione speciale dei piccoli imprenditori.
             4. Le persone fisiche, le societa' e i consorzi iscritti
          negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985,  n.  443,  sono
          altresi'  annotati  in  apposita  sezione  speciale  per le
          imprese artigiane.
             5. La bollatura e  la  numerazione  dei  libri  e  delle
          scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del
          codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a
          fini  di  mera  ricognizione  dell'avvenuta  formalita'. La
          bollatura  e  la  numerazione  eseguite  dal  notaio   sono
          comunicate   all'ufficio   entro  il  mese  successivo.  La
          numerazione  di  ogni  libro  o  scrittura   contabile   e'
          progressiva  per  ciascun  imprenditore  ad  eccezione  dei
          libri-giornale  sezionali  per  i  quali  ogni   libro   ha
          numerazione separata e progressiva.
             6.  La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori e'
          annuale  e  progressiva,  e  comprende  anche  le   sezioni
          speciali".
             -  Il  testo vigente dell'art. 230-bis del codice civile
          e' il seguente:
             "Art. 230-bis  (Impresa  familiare).  -  Salvo  che  sia
          configurabile  un  diverso rapporto il familiare che presta
          in modo continuativo  la  sua  attivita'  di  lavoro  nella
          famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
          mantenimento  secondo  la  condizione  patrimoniale   della
          famiglia  e  partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
          ai  beni  acquisiti  con  essi  nonche'   agli   incrementi
          dell'azienda,    anche   in   ordine   all'avviamento,   in
          proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro  prestato.
          Le  decisioni  concernenti  l'impiego  degli  utili e degli
          incrementi   nonche'   quelle   inerenti   alla    gestione
          straordinaria,  agli indirizzi produttivi e alla cessazione
          dell'impresa sono adottate, a  maggioranza,  dai  familiari
          che    partecipano    all'impresa   stessa.   I   familiari
          partecipanti alla impresa che non hanno la piena  capacita'
          di  agire  sono  rappresentati  nel voto da chi esercita la
          potesta' su di essi.
             Il lavoro  della  donna  e'  considerato  equivalente  a
          quello dell'uomo.
             Ai  fini  della  disposizione  di  cui al primo comma si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini  entro  il  secondo  grado;  per  impresa
          familiare  quella  cui  collaborano  il  coniuge, i parenti
          entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
             Il  diritto  di  partecipazione di cui al primo comma e'
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di familiari indicati nel comma precedente col consenso  di
          tutti  i  partecipi.  Esso  puo' essere liquidato in danaro
          alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
          lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
          pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
          difetto di accordo, dal giudice.
             In caso  di  divisione  ereditaria  o  di  trasferimento
          dell'azienda  i  partecipi  di  cui  al  primo  comma hanno
          diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei  limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
            Le     comunioni    tacite    familiari    nell'esercizio
          dell'agricoltura  sono   regolate   dagli   usi   che   non
          contrastino con le precedenti norme".